Descrizione
Il Sindaco rende noto a tutti colore che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli Artt. 9 e 10 della Legger n. 287 del 10/04/1951, come modificato dall'Art. 13 della Legge n. 405 del 05/05/1952, e non si trovino delle condizioni di cui all'Art. 12 della medesima legge, possono iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello.