Descrizione
ORDINANZA SINDACALE
N. 03 DEL 14/06/2017
Oggetto: Divieto di abbruciamento di materiale vegetale - art.182 comma 6 bis d.lgs 152/2006 fino al 30 settembre 2017.
IL SINDACO
Visto il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" c. 6 bis che prevede che l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego del materiale come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto di tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Ritenuto indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente di divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di stralci di potature, residui vegetali così come previsto dall'art. 182 comma 6 del D.Lgs 15272006 fino al 30 settembre 2017;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso:
ORDINA
Il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci di potature, residui vegetali o altro, anche correlata allo svolgimento di normali pratiche agricole, nelle aree del territorio comunale, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis D.Lgs 152/2006 a partire dal giorno 14 giugno 2017 e fino al giorno 30- 09-2017;
DISPONE
-la validità della presente ordinanza fino al 30-09-2017 salvo eventuale emanazione di espressa ordinanza di revoca o di rinnovo della medesima;
-la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Quindici e mediante l’affissione di manifesti;
-la trasmissione del presente provvedimento a:
-Stazione dei Carabinieri di Quindici;
-Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri di Lauro;
-Polizia Municipale di Quindici;
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.
INCARICA
La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo per legge della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta per legge, sarà applicata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria e valutabile da € 50.00 a € 500.00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge n. 689/81;
- che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente ai sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 rispettivamente entro 60 gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
IL SINDACO
f.to Eduardo Rubinaccio